NO TRIV e A SUD: richiesta referendum abrogativo dell’art. 35 del Decreto Sviluppo alle Regioni

Comunicato del 6 luglio 2015 del Coordinamento Nazionale NoTriv per chiedere alle regioni di deliberare una richiesta di referendum per bloccare istanze e progetti per la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia marine. 
(in allegato la lettera inviata alle Regioni dal Coord. nazionale NO TRIV e l’Ass. A SUD)

Referendum  per bloccare istanze e progetti di ricerca di idrocarburi

Comunicato del 6 luglio 2015 del Coordinamento Nazionale NoTriv per chiedere alle regioni di deliberare una richiesta di referendum per bloccare istanze e progetti per la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia marine. 
(in allegato la lettera inviata alle Regioni dal Coord. nazionale NO TRIV e l’Ass. A SUD)
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Laddove numerose proposte di legge hanno fallito riuscirà il voto dei cittadini! Per questo abbiamo chiesto formalmente ai Governatori ed ai Presidenti dei Consigli di tutte le Regioni, di richiedere l’indizione di un referendum abrogativo che metta finalmente fine alla vergognosa “sanatoria” per nuove trivelle in mare, in prossimità delle coste italiane, voluta dal Governo Monti nel 2012.
 
Occorre far presto: è necessario che la richiesta referendaria venga depositata entro il prossimo 30 settembre, affinché si possa andare al voto nella primavera del 2016, altrimenti i procedimenti per progetti “petroliferi” riavviati dall’art. 35 del “Decreto Sviluppo” arriveranno rapidamente a conclusione, anche grazie all’accelerazione impressa dallo “Sblocca Italia”.
 
Con il “Decreto Prestigiacomo”, nel 2010, molte richieste presentate dai petrolieri, al fine di ottenere permessi o concessioni, vennero di fatto bloccate. Il decreto legislativo n. 128/2010, firmato dall’allora Ministro per l’Ambiente Stefania Prestigiacomo, infatti, aveva previsto distanze minime tra la costa e le aree d’attività pari a 5 miglia marine ovunque ed a 12 miglia in presenza di un’area marina o costiera protetta inibendo, così, parte delle ambizioni industriali per quei gruppi “Oil & Gas” interessati a progetti estrattivi prossimi alle coste nazionali.
 
Nel 2012, poi, il “Decreto Sviluppo” ha ampliato il divieto di esercizio delle attività “petrolifere” estendendolo, per tutta la fascia costiera italiana alle 12 miglia marine, ma stabilendo – tuttavia – che tale divieto non dovesse riguardare i procedimenti “bloccati” nel 2010 dal “Decreto Prestigiacomo”.
Il risultato paradossale che ne è seguito è che, in questo modo, se da un lato si è vietato l’esercizio delle attività entro le 12 miglia marine “per il futuro”, dall’altro si è consentita la possibilità di conclusione dell’iter per tutte le istanze già presentate. In altre parole, il “Decreto Sviluppo” introduceva una sorta di “sanatoria”.
I progetti “sanati” dal “Decreto Sviluppo” e prossimi a trasformarsi in permessi di ricerca e coltivazione di gas e petrolio interessano soprattutto il Canale di Sicilia, il Mar Ionio e l’intero Mare Adriatico, dal Salento fino al Delta del Po;
 
 
Istanze di Concessione di Coltivazione in Mare
Nome Società Area (kmq) Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
● d 1 G.C-.AG – Eni – Edison 171,7 A sud di Pantelleria Totale
● d 2 G.C-.AG – Eni – Edison 142,6 Canale Sicilia Parziale
● d 6 F.C-.AG – Eni 76,69 Mar Jonio, Calabria Totale
● d 23 A.C-.AG – Agip 58,32 Mare Adriatico Veneto Parziale
● d 26 B.C-.AG – Eni 58,48 Mare Adriatico Abruzzo Parziale
● d 30 B.C-.MD – RockHopper Italia 109,2 Mare Adriatico Abruzzo Totale
● d 39 A.C-.EA – Eni 103,6 Mare Adriatico Emilia-Romagna Parziale
 
Istanze di Permesso di Ricerca in Mare
Nome Società Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
● d 29 G.R-.NP – Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
● d 30 G.R-.NP – Northern Petroleum Ltd Canale di Sicilia Parziale
● d 33 G.R-.AG – Eni – Edison Canale di Sicilia Parziale
● d 59 F.R-.NP – Northern Petroleum Ltd Mar Ionio, Calabria Parziale
● d 61 F.R-.NP – Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
● d 67 F.R-.AG – Eni Mar Ionio, Golfo di Taranto Totale
● d 68 F.R-.TU – Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria
 
Totale
● d 73 F.R-.SH – Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
● d 74 F.R-.SH – Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Totale
● d 148 D.R-.CS – Apennine Energy Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata Totale
● d 149 D.R-.NP – Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
● d 151 D.R-.EL  -Petroceltic Italia Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Parziale
● d 168 A.R-.PV – o Valley Operat.Pty Limited Mare Adriatico, Delta del Po Parziale
● d 358 C.R-.EL – Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
● d 361 C.R-.TU – Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Canale di Sicilia Parziale
● d 363 C.R-.AX – Audax Energy Canale di Sicilia Parziale
● d 494 B.R-.EL – Petroceltic Italia Mare Adriatico, Abruzzo Parziale
 
Gli effetti delle attività previste nei progetti sopra richiamati saranno tali da produrre sconvolgimenti irreversibili in termini sì ambientali, ma anche sociali ed economici, rispetto ai quali le istituzioni – e le Regioni in particolare – non possono restare inerti.
Il Coordinamento Nazionale No Triv e l’Associazione A Sud chiedono che le Regioni, quindi, si coordinino tra loro attivando prontamente un Tavolo permanente di confronto ed approfondimento e promuovano un’azione istituzionale congiunta per la delibera di un referendum d’abrogazione dell’art 35 del “Decreto Sviluppo”.
La necessità di un intervento è immediata; a tal fine abbiamo recapitato ai Governatori ed ai Presidenti dei Consigli di tutte le Regioni italiane la nostra proposta referendaria e l’analisi delle disposizioni che potrebbero essere sottoposte ad abrogazione.
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Coordinamento Nazionale NO TRIV
Associazione A SUD
 

Preg.mo Presidente

REGIONE SICILIANA

presidente@certmail.regione.sicilia.it

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

 

Preg.mo Presidente

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

protocollo.ars@pcert.postecert.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE CALABRIA

presidente@pec.regione.calabria.it

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE CALABRIA

consiglioregionale@pec.consrc.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE BASILICATA

presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE BASILICATA

cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE PUGLIA

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE PUGLIA

protocollo@pec.consiglio.puglia.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE CAMPANIA

ufficio.roma@pec.regione.campania.it

capo.gab@pec.regione.campania.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE CAMPANIA

settore.segreteriagenerale@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Preg.mo Presidente

REGIONE MOLISE

segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it

mogavero.mariolga@cert.regione.molise.it

regionemolise@pec.regione.molise.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE MOLISE

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE ABRUZZO

presidenza@pec.regione.abruzzo.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE ABRUZZO

protocollo@pec.crabruzzo.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE MARCHE

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE MARCHE

assemblea.marche@emarche.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE LOMBARDIA

presidenza@pec.regione.lombardia.it

delegazione_roma@pec.regione.lombardia.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE LOMBARDIA

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE PIEMONTE

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE PIEMONTE

dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE VENETO

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

statoregioni@pecveneto.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE VENETO

protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

uff.gab.roma@certgov.fvg.it

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio@certregione.fvg.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE SARDEGNA

presidenza@pec.regione.sardegna.it

pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE SARDEGNA

consiglioregionale@pec.crsardegna.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE LAZIO

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE LAZIO

segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE UMBRIA

regione.giunta@postacert.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE UMBRIA

cons.reg.umbria@arubapec.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE TOSCANA

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE TOSCANA

consiglioregionale@postacert.toscana.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE LIGURIA

protocollo@pec.regione.liguria.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE LIGURIA

protocollo@pec.regione.liguria.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE VAL D’AOSTA

presidenza@regione.vda.it

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE VAL D’AOSTA

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

 

Preg.mo Presidente

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

presidente@pec.regione.taa.it 

 

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Trasmessa via PEC

Oggetto: richiesta referendum abrogativo dell’art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187, 11 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 171)

*****

Il 22 giugno 2012 il Governo Monti adottava il D.L. n. 83, meglio noto come “Decreto Sviluppo”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

L’art. 35, comma 1 del “Decreto Sviluppo” introduceva il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, “salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l’innanzi interrotti dal d.lgs. n. 128/2010. Tali procedimenti risultano tuttora in corso e sono tutti ricadenti entro le 12 miglia marine; a breve si concluderanno con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico – che ricomprende ad un tempo la “fase di ricerca” e la “fase di coltivazione” – qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal Decreto “Sblocca Italia”).

Nello specifico i procedimenti in corso riguardano le seguenti richieste:

 

Istanze di Concessione di Coltivazione in Mare

Nome

Società

Area (kmq)

Localizzazione

Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010

d 1 G.C-.AG

Eni – Edison

171,7

A sud di Pantelleria

Totale

d 2 G.C-.AG

Eni – Edison

142,6

Canale Sicilia

Parziale

d 6 F.C-.AG

Eni

76,69

Mar Ionio, Calabria

Totale

d 23 A.C-.AG

Agip

58,32

Mare Adriatico Veneto

Parziale

d 26 B.C-.AG

Eni

58,48

Mare Adriatico Abruzzo

Parziale

d 30 B.C-.MD

RockHopper Italia

109,2

Mare Adriatico Abruzzo

Totale

d 39 A.C-.EA

Eni

103,6

Mare Adriatico Emilia-Romagna

Parziale

 

Istanze di Permesso di Ricerca in Mare

Nome

Società

Localizzazione

Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010

d 29 G.R-.NP

Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia

Canale di Sicilia

Parziale

d 30 G.R-.NP

Northern Petroleum Ltd

Canale di Sicilia

Parziale

d 33 G.R-.AG

Eni – Edison

Canale di Sicilia

Parziale

d 59 F.R-.NP

Northern Petroleum Ltd

Mar Ionio, Calabria

Parziale

d 61 F.R-.NP

Northern Petroleum Ltd

Mare Adriatico, Puglia

Parziale

d 67 F.R-.AG

Eni

Mar Ionio, Golfo di Taranto

Totale

d 68 F.R-.TU

Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum

Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria

Totale

d 73 F.R-.SH

Shell Italia EP

Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria

Totale

d 74 F.R-.SH

Shell Italia EP

Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria

Totale

d 148 D.R-.CS

Apennine Energy

Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata

Totale

d 149 D.R-.NP

Northern Petroleum Ltd

Mare Adriatico, Puglia

Parziale

d 151 D.R-.EL

Petroceltic Italia

Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria

Parziale

d 168 A.R-.PV

Po Valley Operat.Pty Limited

Mare Adriatico, Delta del Po

Parziale

d 358 C.R-.EL

Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia

Canale di Sicilia

Parziale

d 361 C.R-.TU

Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum

Canale di Sicilia

Parziale

d 363 C.R-.AX

Audax Energy

Canale di Sicilia

Parziale

d 494 B.R-.EL

Petroceltic Italia

Mare Adriatico, Abruzzo

Parziale

Le ricadute delle attività previste dai progetti sopra richiamati saranno tali da produrre sconvolgimenti ambientali, sociali ed economici difficilmente reversibili, e rispetto ai quali le istituzioni – e le Regioni in particolare – non possono restare inoperose.

Occorre, dunque, intervenire laddove numerose proposte di legge hanno finora fallito, dando modo ai cittadini di esprimersi con referendum.

Stante l’urgenza di provvedere in merito e in ragione della necessità di celebrare il referendum non oltre il 2016, si chiede a codesta Regione di voler deliberare, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352, referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  29 giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei

alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Si allega una breve illustrazione della proposta referendaria.

Distinti Saluti.

Roma, li 6 luglio 2015

Coordinamento Nazionale No Triv

Associazione A Sud

 

Breve illustrazione della proposta referandaria

In giallo le disposizioni che potrebbero essere sottoposte ad abrogazione referendaria; in azzurro i numeri inseriti per agevolare il riferimento alle singole parti dell’articolo.

Una abrogazione totale dell’art. 35 non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand’anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine [1].

Da eliminare sarebbe, invece, la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario [2]. D’altra parte, l’art. 35 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. n. 128/2010 a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.

Al fine di rispettare la “matrice razionalmente unitaria” del quesito, da sottoporre a referendum – con unico quesito, si intende – sarebbe anche la disposizione del n. [3], in quanto la particolare disciplina della valutazione di impatto ambientale risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall’abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.

L’abrogazione non potrebbe, invece, riguardare i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall’abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l’inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.

Anche le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, poiché:

1) la disposizione del n. [4] incontrerebbe il limite della non reviviscenza della norma abrogata;

2) la disposizione del n. [5] incontrerebbe il limite delle «leggi tributarie», secondo l’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

 

*****

 

Decreto sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134)

Art. 35 – Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

1. [1] L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge 9 gennaio 1991, n. 9. [2] Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  29 giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. [3] Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. [4] Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. [5] Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

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