Anche il Veneto deve fare la sua parte: un referendum per fermare la “sanatoria” sulle trivelle in mare

Il Coordinamento Nazionale NO TRIV e l’Associazione A SUD hanno formalmente invitato i Governatori e i Presidenti dei Consigli di tutte le Regioni, a richiedere l’indizione di un referendum abrogativo che metta fine alla “sanatoria” per nuove trivelle in mare in prossimità delle coste italiane, voluta dal Governo Monti nel 2012.

Occorre far presto: è necessario che la richiesta referendaria venga depositata entro il prossimo 30 settembre, affinché si possa andare al voto nella primavera del 2016, altrimenti i procedimenti per progetti “petroliferi” riavviati dall’art. 35 del “Decreto Sviluppo” arriveranno rapidamente a conclusione, anche grazie all’accelerazione impressa dallo “Sblocca Italia”.

Invitiamo la Regione Veneto a deliberare la richiesta di Referendum e a coordinarsi su questo con le altre Regioni, per dar voce ai cittadini su un tema ambientale così cruciale per la salute delle persone, dei mari e dei territorio. I cittadini devono essere tutelati e ascoltati.

Le associazioni, i comitati e i movimenti veneti firmatari di questo appello si uniscono convintamente alla richiesta del Coordinamento Nazionale NO TRIV e dell’Associazione A SUD.

(in allegato la richiesta inviata ai Presidenti di Regione e ai Consigli regionali e la bozza di delibera proposta)

Firmatari:

Associazione AmbienteVenezia
Comitato No Grandi navi – Laguna Bene Comune
LAVI – Laboratorio Altre Vicenze
Amici del Verde Padova

……

Preg.mo Presidente
REGIONE SICILIANA
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Preg.mo Presidente
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
protocollo.ars@pcert.postecert.it

Preg.mo Presidente
REGIONE CALABRIA
presidente@pec.regione.calabria.it
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE CALABRIA
consiglioregionale@pec.consrc.it

Preg.mo Presidente
REGIONE BASILICATA
presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it
ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE BASILICATA
cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

Preg.mo Presidente
REGIONE PUGLIA
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE PUGLIA
protocollo@pec.consiglio.puglia.it

Preg.mo Presidente
REGIONE CAMPANIA
ufficio.roma@pec.regione.campania.it
capo.gab@pec.regione.campania.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE CAMPANIA
settore.segreteriagenerale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Preg.mo Presidente
REGIONE MOLISE
segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it
mogavero.mariolga@cert.regione.molise.it
regionemolise@pec.regione.molise.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE MOLISE
consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it

Preg.mo Presidente
REGIONE ABRUZZO
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE ABRUZZO
protocollo@pec.crabruzzo.it

Preg.mo Presidente
REGIONE MARCHE
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE MARCHE
assemblea.marche@emarche.it

Preg.mo Presidente
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it
ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Preg.mo Presidente
REGIONE LOMBARDIA
presidenza@pec.regione.lombardia.it
delegazione_roma@pec.regione.lombardia.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE LOMBARDIA
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Preg.mo Presidente
REGIONE PIEMONTE
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE PIEMONTE
dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it

Preg.mo Presidente
REGIONE VENETO
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
statoregioni@pecveneto.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE VENETO
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

Preg.mo Presidente
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
uff.gab.roma@certgov.fvg.it
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
consiglio@certregione.fvg.it

Preg.mo Presidente
REGIONE SARDEGNA
presidenza@pec.regione.sardegna.it
pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE SARDEGNA
consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Preg.mo Presidente
REGIONE LAZIO
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE LAZIO
segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

Preg.mo Presidente
REGIONE UMBRIA
regione.giunta@postacert.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE UMBRIA
cons.reg.umbria@arubapec.it

Preg.mo Presidente
REGIONE TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE TOSCANA
consiglioregionale@postacert.toscana.it

Preg.mo Presidente
REGIONE LIGURIA
protocollo@pec.regione.liguria.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE LIGURIA
protocollo@pec.regione.liguria.it

Preg.mo Presidente
REGIONE VAL D’AOSTA
presidenza@regione.vda.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE VAL D’AOSTA
consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it.

Preg.mo Presidente
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
presidente@pec.regione.taa.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Trasmessa via PEC

Oggetto: richiesta referendum abrogativo dell’art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187, 11 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 171)

*****

Il 22 giugno 2012 il Governo Monti adottava il D.L. n. 83, meglio noto come “Decreto Sviluppo”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

L’art. 35, comma 1 del “Decreto Sviluppo” introduceva il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, “salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l’innanzi interrotti dal d.lgs. n. 128/2010. Tali procedimenti risultano tuttora in corso e sono tutti ricadenti entro le 12 miglia marine; a breve si concluderanno con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico – che ricomprende ad un tempo la “fase di ricerca” e la “fase di coltivazione” – qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal Decreto “Sblocca Italia”).

Nello specifico i procedimenti in corso riguardano le seguenti richieste:

Istanze di Concessione di Coltivazione in Mare

Nome Società Area (kmq) Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
d 1 G.C-.AG
Eni – Edison 171,7 A sud di Pantelleria Totale
d 2 G.C-.AG
Eni – Edison 142,6 Canale Sicilia Parziale
d 6 F.C-.AG
Eni 76,69 Mar Ionio, Calabria Totale
d 23 A.C-.AG
Agip 58,32 Mare Adriatico Veneto Parziale
d 26 B.C-.AG
Eni 58,48 Mare Adriatico Abruzzo Parziale
d 30 B.C-.MD
RockHopper Italia 109,2 Mare Adriatico Abruzzo Totale
d 39 A.C-.EA
Eni 103,6 Mare Adriatico Emilia-Romagna Parziale

Istanze di Permesso di Ricerca in Mare

Nome Società Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
d 29 G.R-.NP
Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
d 30 G.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Canale di Sicilia Parziale
d 33 G.R-.AG
Eni – Edison Canale di Sicilia Parziale
d 59 F.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mar Ionio, Calabria Parziale
d 61 F.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
d 67 F.R-.AG
Eni Mar Ionio, Golfo di Taranto Totale
d 68 F.R-.TU
Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
d 73 F.R-.SH
Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
d 74 F.R-.SH
Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Totale
d 148 D.R-.CS
Apennine Energy Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata Totale
d 149 D.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
d 151 D.R-.EL
Petroceltic Italia Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Parziale
d 168 A.R-.PV Po Valley Operat.Pty Limited Mare Adriatico, Delta del Po Parziale
d 358 C.R-.EL
Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
d 361 C.R-.TU
Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Canale di Sicilia Parziale
d 363 C.R-.AX
Audax Energy Canale di Sicilia Parziale
d 494 B.R-.EL
Petroceltic Italia Mare Adriatico, Abruzzo Parziale

Le ricadute delle attività previste dai progetti sopra richiamati saranno tali da produrre sconvolgimenti ambientali, sociali ed economici difficilmente reversibili, e rispetto ai quali le istituzioni – e le Regioni in particolare – non possono restare inoperose.

Occorre, dunque, intervenire laddove numerose proposte di legge hanno finora fallito, dando modo ai cittadini di esprimersi con referendum.

Stante l’urgenza di provvedere in merito e in ragione della necessità di celebrare il referendum non oltre il 2016, si chiede a codesta Regione di voler deliberare, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352, referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

“procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”

“alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Si allega una breve illustrazione della proposta referendaria.

Distinti Saluti.

Roma, li 6 luglio 2015
Coordinamento Nazionale No Triv

Associazione A Sud

Breve illustrazione della proposta referendaria

In giallo le disposizioni che potrebbero essere sottoposte ad abrogazione referendaria; in azzurro i numeri inseriti per agevolare il riferimento alle singole parti dell’articolo.

Una abrogazione totale dell’art. 35 non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand’anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine [1].
Da eliminare sarebbe, invece, la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario [2]. D’altra parte, l’art. 35 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. n. 128/2010 a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.
Al fine di rispettare la “matrice razionalmente unitaria” del quesito, da sottoporre a referendum – con unico quesito, si intende – sarebbe anche la disposizione del n. [3], in quanto la particolare disciplina della valutazione di impatto ambientale risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall’abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.
L’abrogazione non potrebbe, invece, riguardare i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall’abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l’inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.
Anche le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, poiché:
1) la disposizione del n. [4] incontrerebbe il limite della non reviviscenza della norma abrogata;
2) la disposizione del n. [5] incontrerebbe il limite delle «leggi tributarie», secondo l’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

*****

Decreto sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134)

Art. 35 – Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

1. [1] L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. [2] Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. [3] Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. [4] Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. [5] Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. _______ DEL ____ LUGLIO 2015

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

IL CONSIGLIO REGIONALE ___________

Visto l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale:

“1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare»”.

Considerato che l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, introduceva il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, “salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l’innanzi interrotti dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

Considerato che la maggior parte dei procedimenti a suo tempo riavviati per effetto dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, risulta tuttora in corso e che detti procedimenti si concluderanno a breve con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico – che ricomprende ad un tempo la “fase di ricerca” e la “fase di coltivazione” – qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal decreto “Sblocca Italia”);

Premesso che, nello specifico, i procedimenti in corso riguardano le seguenti richieste:

Istanze di Concessione di Coltivazione in Mare

Nome Società Area (kmq) Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
d 1 G.C-.AG
Eni – Edison 171,7 A sud di Pantelleria Totale
d 2 G.C-.AG
Eni – Edison 142,6 Canale Sicilia Parziale
d 6 F.C-.AG
Eni 76,69 Mar Ionio, Calabria Totale
d 23 A.C-.AG
Agip 58,32 Mare Adriatico Veneto Parziale
d 26 B.C-.AG
Eni 58,48 Mare Adriatico Abruzzo Parziale
d 30 B.C-.MD
RockHopper Italia 109,2 Mare Adriatico Abruzzo Totale
d 39 A.C-.EA
Eni 103,6 Mare Adriatico Emilia-Romagna Parziale

Istanze di Permesso di Ricerca in Mare

Nome Società Localizzazione Interferenza con aree interdette ex D. Lvo 128/2010
d 29 G.R-.NP
Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
d 30 G.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Canale di Sicilia Parziale
d 33 G.R-.AG
Eni – Edison Canale di Sicilia Parziale
d 59 F.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mar Ionio, Calabria Parziale
d 61 F.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
d 67 F.R-.AG
Eni Mar Ionio, Golfo di Taranto Totale
d 68 F.R-.TU
Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
d 73 F.R-.SH
Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
d 74 F.R-.SH
Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Totale
d 148 D.R-.CS
Apennine Energy Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata Totale
d 149 D.R-.NP
Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
d 151 D.R-.EL
Petroceltic Italia Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Parziale
d 168 A.R-.PV Po Valley Operat.Pty Limited Mare Adriatico, Delta del Po Parziale
d 358 C.R-.EL
Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
d 361 C.R-.TU
Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Canale di Sicilia Parziale
d 363 C.R-.AX
Audax Energy Canale di Sicilia Parziale
d 494 B.R-.EL
Petroceltic Italia Mare Adriatico, Abruzzo Parziale

Considerato che le ricadute delle attività previste dai progetti sopra richiamati saranno tali da produrre sconvolgimenti ambientali, sociali ed economici difficilmente reversibili, e rispetto ai quali le istituzioni – e le Regioni in particolare – non possono restare inoperose;

Ravvisata la necessità, da parte della Regione _______, di intervenire laddove numerose proposte di legge hanno finora fallito, dando modo ai cittadini italiani di esprimersi con referendum abrogativo non oltre il 2016;

Premesso che l’art. 75 della Costituzione prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Premesso che la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», all’art. 29, stabilisce che nel caso di richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente.

Premesso che, a sua volta, l’art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, stabilisce che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione;

Vista la Breve illustrazione della proposta referendaria di cui all’allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutata positivamente l’opportunità e la necessità di deliberare, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
“procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”

“alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

…..
…..
con votazione palese e con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati,

Delibera
1) di richiedere, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’indizione del referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

“procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”

“alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

2) di formulare, conseguentemente, il seguente quesito:
«Volete che sia abrogato l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle disposizioni: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei” e “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?»;

3) di procedere alla designazione ai sensi dell’art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 352, quale delegato effettivo del Consiglio Regionale il signor …………………. e quale delegato supplente il signor ………………;
4) di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale a trasmettere ai Consigli delle altre Regioni la richiesta di referendum abrogativo, con l’invito ad adottare il medesimo atto;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del __________________.

ALLEGATO

Breve illustrazione della proposta referendaria

[In giallo le disposizioni da sottoporre ad abrogazione referendaria; in azzurro i numeri inseriti per agevolare il riferimento alle singole parti dell’articolo]

Una abrogazione totale dell’art. 35 non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand’anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine [1].
Da eliminare sarebbe, invece, la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario [2]. D’altra parte, l’art. 35 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. n. 128/2010 a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.
Al fine di rispettare la “matrice razionalmente unitaria” del quesito, da sottoporre a referendum – con unico quesito, si intende – sarebbe anche la disposizione del n. [3], in quanto la particolare disciplina della valutazione di impatto ambientale risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall’abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.
L’abrogazione non potrebbe, invece, riguardare i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall’abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l’inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.
Anche le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, poiché:
1) la disposizione del n. [4] incontrerebbe il limite della non reviviscenza della norma abrogata;
2) la disposizione del n. [5] incontrerebbe il limite delle «leggi tributarie», secondo l’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

*****

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Art. 35 – Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

1. [1] L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. [2] Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. [3] Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. [4] Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. [5] Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

 

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